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Allegato "A" all'atto N. 38881 Rep. N. 16104 Racc.

STATUTO
della Associazione denominata

"SOCIETA’ ITALIANA DI ARTROSCOPIA"
con sede in Bologna.
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1 - E’ costituita una Associazione  denominata "SOCIETA’ ITALIANA DI  ARTROSCOPIA" a cui possono aderire ortopedici, reumatologi, fisiatri e medici dello sport.
L’ammissione alla Società Italiana di Artroscopia è concessa, senza limitazioni, a tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del S.S.N. (Aziende ospedaliere, Aziende USL, aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, Case di cura private accreditato, ecc) o in regime libero professionale.
L’ammissione alla Società Italiana di Artroscopia è concessa, senza limitazioni, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina del S.S.N., che la Società  rappresenta,

Art. 2 - L’Associazione non ha alcun scopo commerciale o di lucro e dalla sua attività sono espressamente esclusi l'esercizio diretto e/o la partecipazione in attività imprenditoriali.
Essa si propone il raggiungimento dei seguenti scopi: promuovere e incoraggiare lo studio delle appli-cazioni dell’artroscopia e della chirurgia articolare; favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo; sviluppare dell’educazione medica continua dei Soci con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti dei soci stessi; elaborare Trial di studio, linee guida con Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche , collaborare alla loro predisposizione; organizzare sistemi di verifica della qualità’ delle attività svolte.

Art. 3 - La sede legale dell’Associazione è in Roma, Via Nicola Martelli, 3.

Art. 4 - La durata dell’Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 5 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative il cui ammontare verrà determinato annualmente dall’Assemblea; da lasciti di enti e di privati; da liberalità e contributi di ogni genere.
La Società Italiana di Artroscopia prevede che le attività sociali siano ottenute solo attraverso  l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l’esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d’interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati).
La Società Italiana di Artroscopia prevede di finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Art. 6 - Gli esercizi finanziari si chiudono annualmente in occasione dell’Assemblea annuale dell’Associazione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

ASSOCIATI

Art. 7 - L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: Ordinari - Aderenti - Onorari

Art. 8 -  Sono Associati ordinari i laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all’esercizio della professione che si dedicano in particolare all’artroscopia;
Sono Associati aderenti i laureati in medicina e chirurgia che si interessano o intendono dedicarsi a questo campo che abbiano fatto domanda di ammissione a socio ordinario e la stessa non sia ancora stata accolta.
Sono Associati Onorari coloro che per meriti scientifici hanno dato lustro alla Società; sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto.

Art. 9 - Per l’ammissione degli associati ordinari il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente dell’Associazione accompagnata da una lettera di presentazione di due associati ordinari e da una dettagliata documentazione della propria attività nel settore attestante la pubblicazione di lavori scientifici a stampa e/o partecipazione attiva a congressi nazionali o internazionali.
Il Comitato Direttivo verificherà le credenziali del richiedente e deciderà a maggioranza con votazione segreta l’accettazione o meno. Ogni anno non potranno essere nominati più di cinque associati ordinari.
Per divenire associato ordinario è necessario essere stato per almeno un anno associato aderente. Per l’ammissione degli associati aderenti il richiedente deve inoltrare solo domanda scritta al Presidente dell’Associazione con lettera di presentazione di due associati ordinari.

Art.10 - L’associato partecipa alla vita ed ai risultati di studio dell’Associazione ed è tenuto all’osservanza delle norme statutarie, nello spirito degli scopi della stessa.

Art.11 - L’associato provvede al versamento della quota associativa entro il termine fissato per la convocazione dell’assemblea annuale. L’associato che entro 30 giorni dal ricevimento di un secondo sollecito non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso. L’associato moroso decade dal diritto di far parte dell’Associazione.

Art.12 - La SIA ha come compito prioritario l’attività scientifica, culturale e didattica

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea degli associati 
- il comitato Direttivo;
- il Presidente del Comitato Direttivo

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 -  Possono partecipare all'assemblea gli associati onorari e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
Potranno essere ammessi all'assemblea senza diritto di intervento e/o di voto tutti i soggetti laureati in medicina e chirurgia operanti nella specialita' di ortopedia e reumatologia esteri o estero residenti interessati all'attivita' dell'Associazione nonche' tutti i soggetti operanti nell'area interprofessionale che  l'associazione stessa rappresenta ivi compresi fisioterapisti ed infermieri; il Comitato Direttivo stabilira' termini e modalita' per l'ammissione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. Su richiesta del Presidente e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee.

Art. 15 - L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati ordinari e onorari.
Essa delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.
Su richiesta del Presidente dell'assemblea le de-liberazioni potranno essere assunte a scrutinio segreto.

Art. 16 - Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà + uno degli associati ordinari e onorari.
Si intendono fra i soci ordinari anche i membri del comitato Direttivo.
Ogni associato puo' farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega purche' conferita per iscritto e rilasciata ad altro associato ordinario.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Comitato Direttivo è composto da dodici membri di cui.
- nove nominati all’Assemblea;
- uno, il Presidente, designato dal Comitato Direttivo uscente;
- uno, il Vice Presidente, proposto dal nuovo Presidente in accordo con l'assemblea;
- uno, membro di diritto, individuato nella persona del Presidente del Comitato Direttivo uscente e percio' denominato Past President.

Tutti i componenti del Comitato Direttivo durante il loro mandato, non potranno far parte  di Comitato Direttivo di altre Società specifiche.
Il Comitato Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri, salvo quanto previsto per il Presidente, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo il Presidente uscente assumerà la carica di Past President e come tale sara' membro di
diritto del nuovo Comitato Direttivo;  il Past President alla scadenza del biennio continuerà a far parte dell’associazione  come Socio Onorario.
Il Vice Presidente del Comitato Direttivo uscente assumerà la carica di Presidente del nuovo Comitato Direttivo e proporrà il suo Vice Presidente da scegliersi fra i Soci ordinari in accordo con l’Assemblea. Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile. Tutti i membri del Comitato Direttivo durano in carica per due anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive, salvo in caso di nomina a Presidente e Vice Presidente o Segretario..
Il Comitato Direttivo nominerà fra i suoi membri il Segretario per il biennio. Il Segretario avra' anche la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 19 - Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se prese con la maggioranza dei voti dei presenti alle riunioni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Presidente od altro consigliere dovrà convocare tempestivamente l’assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione il Comitato Direttivo funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta.
In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che convocherà un’assemblea per il rinnovo delle cariche.
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri l’intero Comitato Direttivo si intenderà dimissionario ed il consigliere più anziano dovrà tempestivamente convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21 - In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio decurtato dalle passività, verrà devoluto ad associazioni od enti aventi scopi analoghi od affini.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22 - Qual­sia­si con­tro­ver­sia che do­ves­se sor­ge­re tra gli associati, o tra gli associati e l'associazione cir­ca l'in­ter­pre­ta­zio­ne ed e­se­cu­zio­ne dei pre­sen­ti pat­ti associativi ver­ra' rimes­sa al giu­di­zio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati ad istanza della parte piu' diligente, dal Pre­si­den­te del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.
Il Collegio Arbitrale giudiche­ra' "ex bono et aequo" e sen­za for­ma­li­ta' di pro­ce­du­ra.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 23 - I rapporti interni dell’Associazione sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall’Assemblea. Ogni modifica del medesimo è di competenza dell’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 19.
 
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 24 - Sono abrogate le norme che prevedevano la costituzione di commissioni che sono di fatto abolite.

NORMA DI RINVIO

Art. 25 -  Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto valgono le disposizioni legislative di legge in materia.

F.to Ferdinando Priano
F.to Piermaurizio Priori Notaro

 

 

 


Allegato "B" al N. 38881 Rep. N. 16104 Racc.

REGOLAMENTO
Art. 1 - I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, anticipata, stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Art. 2 - Le domande di nuovi Soci ordinari, aderenti e corrispondenti devono essere indirizzate al Presidente della  Società e il candidato deve rispondere a un predisposto questionario e allegare una lettera di presentazione di due Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo deciderà in base al curriculum documentato del candidato la qualifica di Socio ordinario  o aderente o corrispondente.

Art. 3 - L'ammissione di nuovi Soci ordinari, aderenti e corrispondenti diviene effettiva con il versamento della quota associativa. La quota annuale dovrà essere versata in occasione dell'Assemblea annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4 - I Soci devono tenere informata la Segreteria degli eventuali cambiamenti di indirizzo e di domicilio.

Art. 5 - I Soci dimissionari devono inviare la lettera di dimissione al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 1° ottobre di ogni anno.

Art. 6 -  Ai Soci viene rilasciato un attestato di appartenenza firmato dal Presidente e dal Segretario, a richiesta dell'interessato.

Art. 7 - Tutti i Soci prendono parte diretta e attiva alla vita dell'Associazione, solo i Soci ordinari hanno diritto di voto.

Art. 8 - Le Riunioni scientifiche (Congressi, Simposi, ecc.) e i Corsi di aggiornamento proposti e programmati dai componenti l'Associazione devono essere approvati dal Consiglio.

Art. 9 - Quei Soci che per la loro condotta si fossero resi indegni di far parte dell'Associazione e i Soci morosi nel pagamento delle quote sociali, e che non si fossero messi in regola con il pagamento dopo un secondo sollecito della Segreteria, decadono automaticamente dal diritto di far parte dell'Associazione.

Art. 10 - Il Segretario della Società amministra il patrimonio sociale e quindi:
cura la riscossione delle quote sociali;
provvede al saldo di fatture e ad ogni altra incombenza amministrativa,
provvede a compilare il resoconto finanziario in occasione della assemblea annuale.

Art. 11 - L'Assemblea costituita dai Soci ordinari è convocata dal Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente. La lettera di convocazione dell'assemblea con l'ordine del giorno deve essere spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e delle rispettive cariche sociali, approva il rendiconto dell'esercizio finanziario, ed il consultivo dell’anno seguente, discute e decide su ogni altra proposta o richiesta formulata da Soci ordinari.

Art. 13 - Una Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e su richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari.

Art.14 – Sono manifestazioni ufficiali della Società il Congresso Nazionale biennale e al massimo due corsi ufficiali all'anno.

F.to Ferdinando Priano
F.to Piermaurizio Priori Notaro

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